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PROGETTI
Reddito di Inclusione (ReI)
misura nazionale di contrasto alla povertà

Il ReI – Reddito di Inclusione - è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale, che prevede un beneficio economico alle famiglie economicamente svantaggiate. Il ReI si compone di due parti:

1.    un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica

2.   un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizioni di povertà.

IL BENEFICIO ECONOMICO viene versato mensilmente sulla Carta REI, una carta di pagamento utilizzabile per:

- fare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito MasterCard;

- pagare bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;

- prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (indicativamente 1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari);

- avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket (i negozi che aderiscono espongono il logo carta acquisti allegato).

Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati in favore della generalità della clientela, nonché con quelle del medesimo genere garantite ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (es. dai supermercati). A seconda dei negozi, lo sconto può essere riconosciuto tramite deduzione immediata dal conto di spesa, oppure con un "buono" utilizzabile per effettuare acquisti.

I negozi che aderiscono all'iniziativa possono essere consultati qui

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.

L’importo varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.

Valore mensile massimo del beneficio economico

Numero componenti     Beneficio massimo mensile

              1                                        187, 50 €
              2                                        294, 50 €
              3                                        382, 50 €
              4                                        461,25 €
              5                                        485,41 €

Il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro).

IL PROGETTO PERSONALIZZATO: il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole, soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.  Dal progetto derivano reciproche responsabilità.

QUALI NUCLEI FAMILIARI POSSONO ACCEDERE AL REI

Possono accedere al REI i nuclei familiari al cui interno è presente al momento della presentazione della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio una delle seguenti condizioni:

Presenza di un componente di età minore di anni 18

Presenza di una persona con disabilità e di almeno un genitore o di un tutore

Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica)

Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

REQUISITI GENERALI:

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della erogazione del beneficio:

- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale

- essere residente in Italia in via continuativa da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Condizione economica:

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della erogazione del beneficio:

- ISEE in corso di validità non superiore pari o non superiore a 6.000 euro (poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare l'ISEE entro marzo 2018. Invece, coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018);

- ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) pari o non superiore a 3.000 euro;

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000,00 euro;

-  un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10.000 euro (ridotti a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 euro per la persona sola);

- nessun componente il nucleo deve risultare titolare di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Inoltre il nucleo non deve risultare in possesso al momento della presentazione della domanda di:

- autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

- navi o imbarcazioni da diporto.

COME ACCEDERE AL REI E OTTENERE LA CARTA REI

La domanda deve essere presentata al proprio comune di residenza, a partire dalla data del 1^ DICEMBRE 2017, su un modello predisposto dall’INPS. In allegato i punti di accesso per i diversi comuni dell'Ambito. 

Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità

- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU

- Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.

Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.

PER COLORO CHE GIA' BENEFICIANO DEL SIA

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.

Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per accedere al REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.

A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.

 

Normativa di riferimento

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in relazione ai requisiti di accesso, alla decorrenza e durata della misura, al finanziamento, nonché all’importo della misura. Come specificato dalla circolare dell'INPS n. 57 del 28 marzo 2018, con decorrenza dal 1 luglio 2018, in ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga  tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017. Pertanto, per accedere al ReI, le domande presentate a far data dal 1° luglio 2018 non dovranno soddisfare i predetti requisiti familiari.



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